La lunga marcia del Testo Unico sulla Rappresentanza

28 giugno 2011, 31 maggio 2013, 10 febbraio 2014: tre tappe di un percorso, non ancora concluso, volto a ridefinire il quadro normativo delle relazioni tra padroni e sindacato in base alle esigenze del capitalismo monopolista in crisi.

L'accordo interconfederale del 28 giugno 2011 calava un poker di intenti così sintetizzabili: volontà di “definire pattiziamente le regole in materia di rappresentatività delle organizzazioni sindacali dei lavoratori ” (chi è legittimato a contrattare?); “realizzare un sistema di relazioni industriali che crei condizioni di competitività e produttività ” (accrescere i profitti); favorire “lo sviluppo e la diffusione della contrattazione collettiva di secondo livello ” (depotenziare il contratto collettivo nazionale per garantire maggiore libertà e flessibilità alle aziende); garantire “l'affidabilità ed il rispetto delle regole stabilite ” (garantire la pace sociale).

La rappresentatività delle organizzazioni sindacali di categoria, per accedere alla contrattazione collettiva nazionale, deve essere certificata attraverso le deleghe relative ai contributi sindacali e ai voti ottenuti nelle elezioni RSU.

Il numero delle deleghe viene acquisito e certificato dall'INPS sulla base di quanto comunicato dai datori di lavoro, viene quindi fatta la media con i voti presi alle elezioni RSU:

Per la legittimazione a negoziare è necessario che il dato di rappresentatività così realizzato per ciascuna organizzazione sindacale superi il 5% del totale dei lavoratori della categoria.

"[Se il] contratto collettivo nazionale di lavoro ha la funzione di garantire la certezza dei trattamenti economici e normativi [minimi] comuni per tutti i lavoratori del settore”

... grande spazio viene dato ai contratti aziendali i quali, se approvati dalla maggioranza delle RSU elette, sono efficaci per le parti economiche e normative e vincolanti per i sindacati firmatari l'accordo. Se questi accordi

definiscono clausole di tregua sindacale finalizzate a garantire l’esigibilità degli impegni assunti con la contrattazione collettiva, hanno effetto vincolante [...] per tutte le rappresentanze sindacali dei lavoratori ed associazioni sindacali firmatarie [l'] accordo [...] non per i singoli lavoratori.

Per finire, in via “sperimentale e temporanea” i contratti aziendali

possono definire intese modificative con riferimento agli istituti del contratto collettivo nazionale che disciplinano la prestazione lavorativa, gli orari e l’organizzazione del lavoro.

In pratica possono anche peggiorare quanto previsto dal contratto nazionale.

L'accordo si chiudeva con un invito al governo

ad incentivare, in termini di riduzione di tasse e contributi, la contrattazione di secondo livello che collega aumenti di retribuzione al raggiungimento di obiettivi di produttività, redditività, qualità, efficienza, efficacia.

Il protocollo del 31 maggio 2013, fatto salvo quanto già definito prima, afferma che

il cambio di appartenenza sindacale da parte di un componente RSU ne determina la decadenza dalla carica e la sostituzione con il primo dei non eletti della lista originaria;

che sono ammesse alla contrattazione collettiva nazionale i sindacati firmatari l'accordo (CGIL, CISL, UIL) che nella data categoria abbiano una rappresentatività di almeno il 5%. Ai fini della contrattazione collettiva le organizzazioni sindacali (firmatarie), per ciascuna categoria, si impegnano a presentare piattaforme unitarie. In assenza di tale piattaforma unitaria il padronato si impegna a trattare con

organizzazioni sindacali che abbiano complessivamente un livello di rappresentatività nel settore peri almeno al 50% +1.

I contratti sottoscritti con questa modalità dovranno essere votati, a maggioranza semplice, dai lavoratori e diventeranno quindi vincolanti per entrambe le parti.

Il rispetto delle procedure sopra definite comporta, infatti, oltre l’applicazione degli accordi all’insieme dei lavoratori e delle lavoratrici, la piena esigibilità per tutte le organizzazioni aderenti alle parti firmatarie della presente intesa. Conseguentemente le Parti firmatarie e le rispettive Federazioni si impegnano a dare piena applicazione e a non promuovere iniziative di contrasto agli accordi così definiti.
I contratti collettivi nazionali di categoria, approvati alle condizioni di cui sopra, dovranno definire clausole e/o procedure di raffreddamento finalizzate a garantire, per tutte le parti, l’esigibilità degli impegni assunti e le conseguenze di eventuali inadempimenti sulla base dei principi stabiliti con la presente intesa.

Il Testo Unico sulla Rappresentanza Sindacale del Il 10 gennaio 2014

Ancora una volta viene confermato quanto fin qui definito, ma con alcune, significative, aggiunte:

Vi è una apertura oltre le organizzazione firmatarie l'accordo (CGIL, CISL, UIL), in quanto

Le imprese accetteranno anche le deleghe a favore delle organizzazioni sindacali di categoria che aderiscano e si obblighino a rispettare integralmente i contenuti del presente Accordo, nonché dell'Accordo interconfederale del 28 giugno 2011 e del protocollo 31 maggio 2013.

Possono presentare candidati alle elezioni RSU o le

confederazioni firmatarie del presente accordo oppure […] del contratto collettivo nazionale applicato nell'unità produttiva

oppure le associazioni sindacali regolarmente costituite a patto che:

accettino espressamente, formalmente ed integralmente i contenuti del presente Accordo, dell'Accordo Interconfederale del 28 giugno 2011, e del Protocollo del 31 maggio 2013.

Sono, invece, ammesse alla contrattazione collettiva nazionale, oltre alle organizzazione firmatarie con una rappresentatività superiore al 5%, anche

le organizzazioni che abbiano raggiunto il 5% di rappresentanza […] e che abbiano [...] contribuito alla definizione della piattaforma e hanno fatto parte della delegazione trattante l'ultimo rinnovo del ccnl.
[I ccnl sottoscritti da tali ooss], previa consultazione certificata delle lavoratrici e dei lavoratori […] saranno efficaci ed esigibili […] conseguentemente le parti firmatarie e le rispettive Federazioni si impegnano a dare piena applicazione e a non promuovere iniziative di contrasto agli accordi così definiti.
[Le parti firmatarie] convengono sulla necessità di definire disposizioni volte a prevenire e a sanzionare eventuali azioni di contrasto di ogni natura, finalizzate a compromettere il regolare svolgimento dei processi negoziali come disciplinati dagli accordi interconfederali vigenti nonché l'esigiblità e l'efficacia dei contratti collettivi stipulati nel rispetto dei principi e delle procedure contenute nelle intese.
I contratti collettivi nazionali di categoria dovranno definire clasusole e/o procedure di raffreddamento finalizzate a garantire, per tutte le parti, l'esigibilità degli impegni assunti […] e a prevenire il conflitto.
I medesimi ccnl dovrenno, altresì, determinare le conseguenze sanzionatorie per gli eventuali comportamenti attivi od obissivi che impediscano l'esigibilità dei ccnl […] prevedere sanzioni, anche con effetti pecuniari, ovvero che comportino la temporanea sospensione di diritti sindacali di fonte contrattuali e di ogni altra agibilità derivante dalla presente intesa.
[Le] clausole di tregua sindacale e sanzionatorie […] hanno effetto vincolante […] pe tutte le rappresentanze sindacali dei lavoratori non chè per le associazioni sindacali espressioni delle confederazioni sindacali firmatarie del presente accordo, o per le organizzazioni che ad esso abbiano formalmente aderito, e non per i singoli lavoratori.

Lotus
Lunedì, February 3, 2014